Pensioni, quattordicesima luglio 2019. Termini e requisiti

Previdenza

20/06/2019



Con il cedolino di luglio 2019 viene erogata la quattordicesima mensilità a circa 3,5 milioni di pensionati che ne hanno diritto. Non spetta a tutti, ma coloro che soddisfano alcuni requisiti.

 

La quattordicesima del mese di luglio 2019 è in arrivo. Con il cedolino del mese prossimo sarà corrisposta la quattordicesima mensilità, un beneficio supplementare erogato in base al reddito.
I pensionati e le pensionate che hanno già compiuto 64 anni riceveranno la quattordicesima il 1° luglio 2019. Riceveranno la somma anche coloro che hanno compiuto i 64 anni di età nei primi sei mesi di quest'anno.
La quattordicesima, infatti, scatta anche nell'anno di complimento dei 64 anni, in misura proporzionale ai mesi di età nell'anno in corso, compreso il mese di compleanno (se nato a luglio spettano 6 dodicesimi del beneficio). Chi compirà i 64 anni nei prossimi mesi, quindi cioè da luglio a dicembre, riceverà l'integrazione il 1° dicembre 2019.

Cose da sapere sulla quattordicesima di luglio 2019

Il pagamento della quattordicesima viene effettuato in automatico: chi ne ha diritto non deve presentare nessuna domanda.
Per ottenere l'importo, il reddito del pensionato non deve superare 13.338,26 euro annuo. In particolare, la quattordicesima: 

  • è più alta per i pensionati/e che non superano i 10.003,69 euro di reddito annuo;
  • è in misura inferiore per i pensionati/e che hanno un reddito annuo compreso tra i 10.003,69 e i 13.338,26 euro annuo.

La somma potrà essere, rispettivamente 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo. (Ricordiamo che il trattamento minimo mensile anno 2019 ammonta a 513,01 euro) .
In attesa della circolare ufficiale dell'Inps, le prime stime parlano di una platea di beneficiari formata da circa 3,5 milioni di pensionati, su un totale di 16 milioni.

Importo della quattordicesima

Per la quattordicesima, il calcolo sul reddito è individuale, dunque non comprende anche la quota del coniuge. Inps eroga la somma solo alle persone che percepiscono una o più pensioni dall'assicurazione generale obbligatoria e/o dalle sue forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite da enti pubblici (pensione di anzianità, di vecchiaia, di reversibilità, anticipata o assegno di invalidità).
L'importo varia a seconda di alcuni parametri: la tipologia del pensionato (ex lavoratore dipendente o ex autonomo); dall'anzianità contributiva; dal reddito posseduto.

Pensioni di reversibilità

Per stabilire l'importo della quattordicesima, ai titolari di pensione di reversibilità gli anni di contributi versati dal defunto vengono valutati:

  1. al 60% se si tratta del coniuge;
  2. al 80% se oltre il coniuge vi è anche un figlio;
  3. al 100% se i figli sono due;
  4. al 70% se vi è solo un figlio senza coniuge (un defunto ha versato 20 anni di contributi, e l'unico titolare di pensione resta il coniuge, si applica il 60%: in questo caso gli anni utili per la quattordicesima sono 12).

La quattordicesima mensilità non è prevista per le pensioni di natura assistenziale (assegno sociale, pensioni agli invalidi civili).
Dato che la quattordicesima è legata al reddito individuale, può essere percepita anche da chi ha una pensione inferiore al trattamento minimo, per esempio, da donne casalinghe ex lavoratrici, il cui reddito del coniuge impedisce l'integrazione al minimo.

Altri redditi 

Concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte come: rendite Inail, assegni e pensioni di natura assistenziale, ect.
Attenzione però. Non vengono considerati:

  • la casa di abitazione;
  • l'importo della quattordicesima;
  • gli assegni familiari;
  • l'assegno di accompagnamento.

Se il pagamento della quattordicesima non dovesse avvenire in automatico, il pensionato dovrà presentare un'apposita domanda, indicando il proprio reddito con precisione.